Misure da adottare per contenimento contagio COVID-19 luoghi di lavoro e nei servizi della Polizia di Stato
Con nota 2331 dello 04/02/2021 della Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con oggetto: Misure e procedure da adottare per il contenimento del rischio di contagio da SARS-Co V -2 nei luoghi di lavoro e nei servizi della Polizia di Stato, comunica che facendo seguito alla circolare prot. 850/A.P.I-3255 dell’8 maggio 2020 con la quale sono state fornite le coordinate metodologiche e procedurali utili alla gestione del rischio epidemiologico, conferma e ribadisce momenti sempre maggiori di interazione tra il sistema statuale di gestione dell’emergenza e il sistema di prevenzione derivante dal D.Lgs. n.81/2008.
La conferma della bontà di tale impostazione si rinviene, a distanza di tempo dalla diramazione della citata circolare, nel recente intervento normativo che ha inserito il virus SARS-CoV-2 nell’elenco dei rischi biologici classificati. da ciò derivando che la gestione di tale rischio entra a far parte ufficialmente del sistema della sicurezza delineato dal D.Lgs. n. 81/2008, facente capo al datore di lavoro.
Quindi si assiste alla transizione da un sistema emergenziale di derivazione statuale, tipicamente precauzionale, ad uno prevenzionale che riconoscono come la sede naturale, ove individuare adeguate strategie di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori dal rischio da esposizione al SARS-Co V -2.
Da tanto ne esce rafforzata la linea di intervento adottata per contenere il contagio”sull’intero territorio nazionale”, sia negli ambienti di lavoro che nei servizi di polizia, ispirata ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, discendenti anche dall’art. 2087 C.C., di cui l’obbligo di valutazione dei rischi costituisce il migliore strumento attuativo.
Inoltre, atteso il rilievo che assume la valutazione del rischio del contagio da SARS-Co V -2 anche alla luce della nuova previsione normativa, si ritiene utile richiamare l’attenzione sulla necessità che tutti i protocolli adottati per la gestione di tale rischio, siano essi elaborati direttamente dai datori di lavoro sulla scorta delle pregresse direttive, ovvero emanati a livello centrale per esigenze di uniformità applicative richieste dal settore di intervento. ma sempre suscettibili di integrazioni in sede locale, seguano i percorsi procedurali previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.
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